Legge nr 56 del 26/05/2023

Legge nr 56 del 26/05/2023
  • Impianti residenziali
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15 Giu 2023

Le novità introdotte al Decreto Bollette sono diventate legge dello stato: quali sono?

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge nr 56 del 26/05/2023, è diventato definitivamente legge il Decreto-Legge nr 34 del 30/03/2023, il cosiddetto Decreto Bollette.

Diciamo subito che, per quanto riguarda il settore fotovoltaico, questa legge ha introdotto due novità:

  • la prima novità consente di estendere quanto già previsto in materia di semplificazioni delle procedure autorizzative anche agli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o a falde e non più solo per quelli collocati a terra;
  • la seconda novità invece esclude dalle suddette semplificazioni anche i casi in cui i manti delle coperture siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

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Legge nr 56 del 26/05/2023
Il quadro normativo completo

In questo articolo proviamo a descrivere il quadro normativo completo in cui queste novità sono intervenute.

Lo scopo del legislatore nell’emanare la legge nr 56/2023, come già accennato, era quello di convertire in una legge definitiva dello Stato il precedente decreto-legge emanato dal governo, il nr 34/2023, che altrimenti, come si sa, dopo 60 gg sarebbe scaduto.

Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Bollette, intitolato:

“Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.”

Durante l’iter parlamentare di approvazione della legge, sono state apportate alcune modificazioni al decreto originale, fra cui quella che interessa il settore delle energie rinnovabili da pannelli solari di cui abbiamo fatto cenno.

Tale modificazione riguarda l’aggiunta al decreto dell’articolo 7-bis, dal titolo:

“Semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici.”

Cosa dice l’articolo 7-Bis

L’articolo 7-bis, aggiunto al decreto nr 34/2023, recita che:

All’articolo 6 comma 2-septies del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “collocati a terra” sono inserite le seguenti: “o su coperture piane o falde”;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale”

Cosa dice l’articolo 6 comma 2-septies

Stiamo parlando della legge nr 91 del 15/07/2022, di conversione con modificazioni del decreto legge nr 50 del 17/05/2022 contenente:

“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”

L’Articolo 6 comma 2-septies del decreto nr 50/2022, (dopo le avvenute modificazioni che abbiamo evidenziato), dice che:

“Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l’emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ossia il 15/07/2022), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde” di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale”, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».”

Cosa dice l’articolo 6-bis comma 1

Per completare il quadro normativo non ci resta che specificare quali sono le semplificazioni delle procedure amministrative citate.

Il decreto legislativo nr 28 del 3 marzo 2011 è intitolato:

“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”

Il comma 1 dell’articolo 6-bis è intitolato: “Dichiarazione di inizio lavori asseverata”

Con tutte le modifiche intervenute fino ad oggi al testo originale (anche qui evidenziate), dice che:

“Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 (dichiarazione asseverata), gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al (20) per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;

b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

Cosa prevede la legge nr 56 del 26/05/2023

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In conclusione

La novità interessante per il settore degli impianti fotovoltaici, introdotta con l’emanazione della legge nr 56 del 26/05/2023 consiste nel fatto che è possibile utilizzare quanto già previsto in materia di semplificazioni delle procedure autorizzative in vigore fino al 15/07/2024, anche agli impianti fotovoltaici con moduli collocati su tetti piani o a falde e non più solo per quelli collocati a terra.

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